IL DIRETTORE GENERALE
          PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Visto  il  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'Industria,  del  Commercio  e
dell'Artigianato  n.  527 del 20 ottobre 1995 con il quale sono state
fissate   le   modalita'  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92;
Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'Industria,  del  Commercio  e
dell'Artigianato  n.  319  del  31  luglio  1997 che ha modificato ed
integrato  il  richiamato D.M. n. 527/95 con effetto dalle domande di
agevolazione presentate a decorrere dal 1997;
Visto,  in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato D.M. n. 527/95 e
successive  modifiche  e  integrazioni  che  attribuisce al Ministero
dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato la competenza di
formare,  sulla  base  delle risultanze degli accertamenti istruttori
delle   banche   concessionarie,   le   graduatorie  regionali  delle
iniziative  ammissibili  alle  agevolazioni e di provvedere alla loro
pubblicazione;
Visto  l'art.  9,  comma  l  della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che
estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti
nel settore turistico-alberghiero;
Visto  il  decreto  ministeriale  del 20 luglio 1998 con il quale, in
relazione  alle  predette  imprese del settore turistico-alberghiero,
sono state emanate le direttive che hanno fissato, in particolare, le
attivita'  e  le  iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione
delle   domande   ed  i  criteri  per  la  formazione  di  specifiche
graduatorie;
Viste  le  circolari  del  Ministero  dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato  n.  1039080  del  19  marzo 1999, n. 1039420 del 22
aprile  1999, n. 1039483 del 5 maggio 1999 e n. 1039556 del 20 maggio
1999;
Visti  i decreti ministeriali del 19 marzo, 22 aprile e 11 maggio del
1999,  con i quali sono state approvate, ai sensi dell'art. 6-bis del
D.M.  n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, le indicazioni
regionali  in  merito  alle  ulteriori  attivita' ammissibili ed alle
priorita' ai fini dell'indicatore regionale, di cui all'art. 4, comma
3,  lettere  a)  e  b)  del citato decreto ministeriale del 20 luglio
1998;
Vista  la  delibera  del  CIPE  del  18  dicembre 1997, concernente i
criteri  per  la  determinazione  del riparto su base regionale delle
risorse  per  le  agevolazioni, che prevede un primo riparto, pari al
50%  delle  risorse  stesse,  in base agli indicatori socio-economici
indicati  dalla  medesima  delibera,  ed  un secondo, pari alla quota
residua delle risorse, in proporzione alle agevolazioni richieste non
soddisfatte con il primo riparto;
Vista  la  delibera  del  CIPE  del  9  luglio  1998  che ha in parte
modificato  ed  integrato i criteri per la determinazione del riparto
su  base regionale delle risorse di cui alla citata delibera del CIPE
del  18  dicembre  1997,  attribuendo 1'85% delle risorse finanziarie
della   legge   n.   488/92   medesima   all'aggregato   territoriale
dell'obiettivo 1 ed il 15% a quello delle restanti aree agevolabili;
Considerato  che  la  predetta  delibera  del  CIPE del 9 luglio 1998
autorizza,  tra l'altro, il Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato:
- ad utilizzare, ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, le
eventuali  economie  di  spesa  riferite  agli interventi di cui alle
leggi  n.  64/1986  e  n. 488/1992 e accertate dallo stesso Ministero
all'atto della formazione delle graduatorie medesime;
-  a  ripartire gli eventuali residui, derivanti dall'eccedenza delle
risorse assegnate a ciascuna regione rispetto al relativo fabbisogno,
tra  tutte  le  regioni  con i criteri di cui al punto 1, lettera B.2
della citata delibera 18 dicembre 1997;
Vista  la  delibera  del CIPE del 22 gennaio 1999 che, al punto 2, ai
fini del riparto delle risorse tra le regioni per la formazione delle
graduatorie a partire dal secondo bando dell'anno 1998 della legge n.
488/1992,   ha  richiamato,  modificandoli  parzialmente,  i  criteri
fissati dalla delibera del CIPE del 9 luglio 1998;
Considerato  che  la  detta  delibera del CIPE del 22 gennaio 1999, a
fronte  di un'assegnazione complessiva di 3.500 miliardi a favore del
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  ha
autorizzato  il  Ministero  medesimo  ad utilizzare, per la copertura
finanziaria  delle  domande  relative al secondo bando dell'anno 1998
della   legge   n.  488/1992,  una  quota  di  lire  3.000  miliardi,
riservando,  pertanto, l'ulteriore quota di 500 miliardi per il primo
bando utile successivo;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1998, n.
448 che destina l'importo di 150 miliardi di lire per le agevolazioni
di cui al richiamato art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449  che  estende l'applicazione della legge n. 488/1992 alle imprese
operanti nel settore turistico-alberghiero;
Considerato  che  all'atto  del  presente decreto di formazione delle
graduatorie sono accertate economie di spesa, da utilizzare, ai sensi
della  citata  delibera  CIPE  del  9 luglio 1998, per le graduatorie
medesime, pari a 350 miliardi di lire;
Considerato,  pertanto,  che sono complessivamente disponibili per la
formazione  delle  graduatorie  di  cui  al  presente  decreto  1.000
miliardi di lire;
Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  20  luglio  1998 che, all'art. 6, autorizza il
Ministero  ad  utilizzare  una  quota non superiore all'uno per mille
dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n.
488/1992  per  le  spese  di funzionamento connesse alle attivita' ed
agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli
interventi  previsti dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, a un
miliardo di lire;
Visto   il   decreto  ministeriale  del  19  marzo  che  ha  disposto
l'attribuzione  delle risorse finanziarie del 1999 per la concessione
delle agevolazioni della legge n. 488/1992 in favore delle iniziative
del  settore  turistico-alberghiero  attraverso  un unico bando ed ha
fissato i relativi termini per la presentazione delle domande;
Vista  la  legge  30 luglio 1998, n. 274, concernente disposizioni in
materia  di  attivita'  produttive,  che, all'art. 3, dispone che gli
oneri per l'attivita' ispettiva sui programmi di investimento oggetto
di  agevolazioni a carico del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17
febbraio  1982,  n. 46, sono imputati alle disponibilita' finanziarie
per  la  concessione dei benefici alle imprese cui detta attivita' si
riferisce;
Considerato  che, con il decreto ministeriale del 19 febbraio 1999 di
formazione  delle graduatorie relative al quarto bando della legge n.
488/1992  e' stata imputata a tale titolo una somma pari a 2 miliardi
di  lire,  tenuto  conto  dell'attivita'  ispettiva  stimata  per  il
triennio  1999-2001,  e  che,  pertanto,  non  si  ritiene  di  dover
procedere ad un'ulteriore imputazione per il medesimo titolo a valere
sulle richiamate risorse disponibili per il bando in argomento;
Visti   gli   esiti   delle   risultanze   istruttorie  delle  banche
concessionarie,  di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95
e successive modifiche e integrazioni;
Considerato  che  ai  fini  del  citato  secondo riparto - cosi' come
previsto  al punto 1, lettera B.2 della delibera CIPE del 18 dicembre
1997  ed  al  punto 1.1.1 della delibera CIPE del 9 luglio 1998, come
modificato  dal  punto  2  della  delibera CIPE del 22 gennaio 1999 -
delle richiamate risorse rinvenienti dalle assegnazioni del CIPE, ivi
compresi  i  residui  ex  L. 64/86, tra tutte le regioni, risultano i
seguenti fabbisogni relativi a tutte le iniziative istruite con esito
positivo,  comprensivi  degli  oneri  accessori  relativi al compenso
spettante  alle  banche  concessionarie  ed  agli  accertamenti sulla
realizzazione dei programmi di investimento (in miliardi di lire):

Piemonte                    11,78
Valle d'Aosta                --
Lombardia                    0,46
Trentino Alto Adige          1,45	
Veneto                      33,01
Friuli Venezia Giulia       37,73	
Liguria	                28,27
Emilia Romagna               3,78	
Toscana                     50,73	
Umbria                      35,27
Marche                      16,65
Lazio                        7,79
Abruzzo                     57,47
Molise                      31,56	
Campania                   405,33
Puglia	               485,61
Basilicata                  58,92
Calabria                   383,68
Sicilia                    753,94
Sardegna                   302,08
Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a
ciascuna regione, per il sesto bando della legge n. 488/1992 relativo
alle  domande  del settore turistico-alberghiero, le seguenti risorse
finanziarie (in miliardi di lire):

Piemonte                    11,78
Valle d'Aosta                --
Lombardia                    0,46
Trentino Alto Adige          0,94	
Veneto                      16,00
Friuli Venezia Giulia       15,72	
Liguria                     16,44
Emilia Romagna               2,32	
Toscana                     25,67	
Umbria                      15,76
Marche                       3,88
Lazio                        7,79
Abruzzo                     25,24
Molise                      11,08	
Campania                   200,79
Puglia                     157,91	
Basilicata                  21,12
Calabria                   122,27
Sicilia                    251,42
Sardegna                    92,42
Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29,
concernente    la    razionalizzazione    dell'organizzazione   delle
amministrazioni  pubbliche e la revisione della disciplina in materia
di pubblico impiego:
                               Decreta
                               Art. 1
1.  Le  graduatorie regionali delle iniziative di cui in premessa per
il  sesto  bando  (settore  turistico- alberghiero), ammissibili alle
agevolazioni  di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre
1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992,  n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/20 al
presente decreto.
2.  Al  fine  di  facilitare  la  lettura  dei  dati  contenuti nelle
graduatorie  e  l'individuazione  di  ciascuna iniziativa ammissibile
nella graduatoria di pertinenza, si fomiscono, nell'allegato n. 1, le
opportune  note  esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte
le   iniziative   ammissibili,  ordinate  per  n.  di  progetto,  con
l'indicazione  della  graduatoria  nella  quale  ciascuna  di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.