IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 con il quale sono state fissate le modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92; Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 319 del 31 luglio 1997 che ha modificato ed integrato il richiamato D.M. n. 527/95 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione; Visto l'art. 9, comma l della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1998 con il quale, in relazione alle predette imprese del settore turistico-alberghiero, sono state emanate le direttive che hanno fissato, in particolare, le attivita' e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie; Viste le circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 1039080 del 19 marzo 1999, n. 1039420 del 22 aprile 1999, n. 1039483 del 5 maggio 1999 e n. 1039556 del 20 maggio 1999; Visti i decreti ministeriali del 19 marzo, 22 aprile e 11 maggio del 1999, con i quali sono state approvate, ai sensi dell'art. 6-bis del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, le indicazioni regionali in merito alle ulteriori attivita' ammissibili ed alle priorita' ai fini dell'indicatore regionale, di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale del 20 luglio 1998; Vista la delibera del CIPE del 18 dicembre 1997, concernente i criteri per la determinazione del riparto su base regionale delle risorse per le agevolazioni, che prevede un primo riparto, pari al 50% delle risorse stesse, in base agli indicatori socio-economici indicati dalla medesima delibera, ed un secondo, pari alla quota residua delle risorse, in proporzione alle agevolazioni richieste non soddisfatte con il primo riparto; Vista la delibera del CIPE del 9 luglio 1998 che ha in parte modificato ed integrato i criteri per la determinazione del riparto su base regionale delle risorse di cui alla citata delibera del CIPE del 18 dicembre 1997, attribuendo 1'85% delle risorse finanziarie della legge n. 488/92 medesima all'aggregato territoriale dell'obiettivo 1 ed il 15% a quello delle restanti aree agevolabili; Considerato che la predetta delibera del CIPE del 9 luglio 1998 autorizza, tra l'altro, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato: - ad utilizzare, ai fini della formazione di ciascuna graduatoria, le eventuali economie di spesa riferite agli interventi di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e accertate dallo stesso Ministero all'atto della formazione delle graduatorie medesime; - a ripartire gli eventuali residui, derivanti dall'eccedenza delle risorse assegnate a ciascuna regione rispetto al relativo fabbisogno, tra tutte le regioni con i criteri di cui al punto 1, lettera B.2 della citata delibera 18 dicembre 1997; Vista la delibera del CIPE del 22 gennaio 1999 che, al punto 2, ai fini del riparto delle risorse tra le regioni per la formazione delle graduatorie a partire dal secondo bando dell'anno 1998 della legge n. 488/1992, ha richiamato, modificandoli parzialmente, i criteri fissati dalla delibera del CIPE del 9 luglio 1998; Considerato che la detta delibera del CIPE del 22 gennaio 1999, a fronte di un'assegnazione complessiva di 3.500 miliardi a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha autorizzato il Ministero medesimo ad utilizzare, per la copertura finanziaria delle domande relative al secondo bando dell'anno 1998 della legge n. 488/1992, una quota di lire 3.000 miliardi, riservando, pertanto, l'ulteriore quota di 500 miliardi per il primo bando utile successivo; Visto l'art. 54, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che destina l'importo di 150 miliardi di lire per le agevolazioni di cui al richiamato art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende l'applicazione della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; Considerato che all'atto del presente decreto di formazione delle graduatorie sono accertate economie di spesa, da utilizzare, ai sensi della citata delibera CIPE del 9 luglio 1998, per le graduatorie medesime, pari a 350 miliardi di lire; Considerato, pertanto, che sono complessivamente disponibili per la formazione delle graduatorie di cui al presente decreto 1.000 miliardi di lire; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le spese di funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, a un miliardo di lire; Visto il decreto ministeriale del 19 marzo che ha disposto l'attribuzione delle risorse finanziarie del 1999 per la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 in favore delle iniziative del settore turistico-alberghiero attraverso un unico bando ed ha fissato i relativi termini per la presentazione delle domande; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 274, concernente disposizioni in materia di attivita' produttive, che, all'art. 3, dispone che gli oneri per l'attivita' ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono imputati alle disponibilita' finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attivita' si riferisce; Considerato che, con il decreto ministeriale del 19 febbraio 1999 di formazione delle graduatorie relative al quarto bando della legge n. 488/1992 e' stata imputata a tale titolo una somma pari a 2 miliardi di lire, tenuto conto dell'attivita' ispettiva stimata per il triennio 1999-2001, e che, pertanto, non si ritiene di dover procedere ad un'ulteriore imputazione per il medesimo titolo a valere sulle richiamate risorse disponibili per il bando in argomento; Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni; Considerato che ai fini del citato secondo riparto - cosi' come previsto al punto 1, lettera B.2 della delibera CIPE del 18 dicembre 1997 ed al punto 1.1.1 della delibera CIPE del 9 luglio 1998, come modificato dal punto 2 della delibera CIPE del 22 gennaio 1999 - delle richiamate risorse rinvenienti dalle assegnazioni del CIPE, ivi compresi i residui ex L. 64/86, tra tutte le regioni, risultano i seguenti fabbisogni relativi a tutte le iniziative istruite con esito positivo, comprensivi degli oneri accessori relativi al compenso spettante alle banche concessionarie ed agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimento (in miliardi di lire): Piemonte 11,78 Valle d'Aosta -- Lombardia 0,46 Trentino Alto Adige 1,45 Veneto 33,01 Friuli Venezia Giulia 37,73 Liguria 28,27 Emilia Romagna 3,78 Toscana 50,73 Umbria 35,27 Marche 16,65 Lazio 7,79 Abruzzo 57,47 Molise 31,56 Campania 405,33 Puglia 485,61 Basilicata 58,92 Calabria 383,68 Sicilia 753,94 Sardegna 302,08 Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a ciascuna regione, per il sesto bando della legge n. 488/1992 relativo alle domande del settore turistico-alberghiero, le seguenti risorse finanziarie (in miliardi di lire): Piemonte 11,78 Valle d'Aosta -- Lombardia 0,46 Trentino Alto Adige 0,94 Veneto 16,00 Friuli Venezia Giulia 15,72 Liguria 16,44 Emilia Romagna 2,32 Toscana 25,67 Umbria 15,76 Marche 3,88 Lazio 7,79 Abruzzo 25,24 Molise 11,08 Campania 200,79 Puglia 157,91 Basilicata 21,12 Calabria 122,27 Sicilia 251,42 Sardegna 92,42 Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego: Decreta Art. 1 1. Le graduatorie regionali delle iniziative di cui in premessa per il sesto bando (settore turistico- alberghiero), ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/20 al presente decreto. 2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si fomiscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.